TFA SOSTEGNO 2019 - CISL SCUOLA AVELLINO

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TFA SOSTEGNO 2019

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Bandi pubblicati in Campania:

Università degli Studi"Suor Orsola Benincasa" - Napoli

Presentazione domande dal 04/03/2019 al 01/04/2019

- Requisiti di ammissione (art. 3)

 - Procedura d'iscrizione  (art. 4)

- Prove selettive  di accesso (art.6)

- Pag.webRegistrazione

Università degli Studi - Salerno

Presentazione domande dal 14/03/2019 al 29/03/2019 entro ore 12,00


 - Procedura d'iscrizione  (art. 3)


- Pag.web

27/02/2019

SPECIALIZZAZIONE SU POSTI DI SOSTEGNO-NUOVE DATE:
Il Miur comunica che le date per lo svolgimento delle prove sono state modificate come di seguito:
  • il 15 aprile di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria
  • il 16 aprile di mattina per la Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado.
21/02/2019

SPECIALIZZAZIONE SU POSTI DI SOSTEGNO-DM MIUR:
Emanato dal Miur il Dm di ripartizione posti per il conseguimento del titolo di specializzazione su posti di sostegno. Le prove si svolgeranno:
  • il 28 marzo di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria
  • il 29 marzo di mattina per la Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado.
08/02/2019

SPECIALIZZAZIONE SU POSTI DI SOSTEGNO - EMANATO IL DECRETO:
Il Miur in data 08/02/2019 ha emanato il decreto n. 92 circa i percorsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno per la scuola dell'Infanzia e Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado, si resta ora in attesa dell'emanazione dei decretti attuativi con  le relative scadenze di presentazione delle domande.

TFA SOSTEGNO 2019
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Emanato dal Miur il Dm di ripartizione posti per il conseguimento del titolo di specializzazione su posti di sostegno. 
Le prove si svolgeranno:
  • il 28 marzo di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria
  • il 29 marzo di mattina per la Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado.

I corsi sono distinti ed è possibile conseguire solo un titolo. Se il titolo consente di accedere sia a  infanzia che primaria, si può tentare la selezione per entrambi gli indirizzi ma se si superano entrambi, bisogna scegliere quale corso seguire.

Requisiti di accesso infanzia e primaria
§  Laurea in Scienze della formazione primaria (in qualsiasi anno conseguita)
§  diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02
§  analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
Tra i diplomi magistrale sono titoli validi anche:
§  diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico
§  diploma sperimentale a indirizzo linguistico
Gli aspiranti in possesso del diploma triennale di scuola magistrale possono presentare domanda di partecipazione solo per la scuola di infanzia.
N.B. il diploma magistrale conseguito in anni successivi al 2001/02 non è titolo di accesso all’insegnamento, pertanto non è valido come titolo.
Per l’accesso per infanzia e primaria non è necessario requisito di servizio, solo il titolo.

Requisiti scuola secondaria di primo e secondo grado
·         abilitazione (in qualsiasi ordine e grado d'istruzione)
·         laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.
Ai requisiti che abbiamo appena visto vanno aggiunti la laurea + 3 annualità di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti,anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

Requisiti per ITP
Per quanto riguarda i Docenti ITP (tecnico pratici) potranno accedere ai corsi di sostegno con il solo possesso di un diploma valido per l’insegnamento (Non c’è bisogno dei 24 CFU).

Ammessi con riserva
Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

L’iscrizione al Corso di Sostegno è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio?
No. La frequenza del Corso di Sostegno è incompatibile, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e dell’art. 142 del Regio Decreto 31 agosto 1933 numero 1592, con l’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca e con qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia o all’estero da qualsiasi ente organizzato. I/le candidati/e che al momento dell’immatricolazione risultino iscritti/e a un corso di studi e non abbiano ancora conseguito il titolo, dovranno recarsi presso la Segreteria studenti del proprio corso di studio e chiedere la sospensione della propria carriera universitaria.

Tipologia e somministrazione dei test preliminari
Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.
E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione
1.       abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
2.       siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
3.       siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del DM Sostegno è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi

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