VALUTAZIONE SERVIZI G.I. ATA
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Valutazione servizio G.I. ATA III FASCIA
Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184, articolo 6, comma l), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000, annessa alla O.M. 30 dicembre 2004, n. 91. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.
FAQ Ministero:
Il Ministero
dell’Istruzione chiarisce il punto posto dal lettore con due FAQ specifiche
- Come posso
indicare il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per
legge?
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge vanno così codificati:
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge vanno così codificati:
- se prestati in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo su cui l’interessato stava prestando servizio;
- se prestati non in costanza di
nomina vanno attribuiti al profilo fittizio XX (altro profilo) e va
selezionata la voce “Amministrazioni statali/Enti locali”.
Per queste tipologie di servizio indicare che trattasi di servizio militare di leva o di servizi sostitutivi assimilati per legge nel campo relativo all’istituzione scolastica.
- Ho un
servizio militare/civile o un servizio prestato in altra amministrazione
pubblica che è a cavallo fra due anni scolastici. Non riesco ad inserirlo
perché l’applicazione consente di registrare i servizi solo per anno
scolastico.
Inserire il servizio suddiviso fra due anni scolastici, facendo terminare il primo periodo al 31 di agosto e iniziare il secondo periodo dal 1° settembre, in modo tale che il punteggio attribuito sia equivalente in quanto senza soluzione di continuità.
Inserire il servizio suddiviso fra due anni scolastici, facendo terminare il primo periodo al 31 di agosto e iniziare il secondo periodo dal 1° settembre, in modo tale che il punteggio attribuito sia equivalente in quanto senza soluzione di continuità.
Servizi prestati su: Poste e Telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato, Azienda di stato Servizi Telefonici e Conservatori ed accademie.
- I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni, sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 31.12.1993. Dopo questa data non sono valutabili;
- I servizi prestati presso Ferrovie dello Stato, sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 13.06.1985. Dopo questa data non sono valutabili;
- I servizi prestati presso Azienda di Stato Servizi telefonici, sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 13.12.1992. Dopo questa data non sono valutabili;
Pertanto a tali servizi (Poste e Telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato, Azienda di Stato Servizi telefonici), se prestati entro le date sopra riportate, va attribuito per ogni anno scolastico un punteggio di 0,60, mentre per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni 0,05 PUNTI, per tutti i profili professionali.
- Qualsiasi tipo di servizio prestato nelle scuole comunali a partire dal 01/01/2000 è valutato punti di 0,60 per ogni anno, mentre per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni punti 0,05, per tutti i profili professionali.
Conservatori ed accademie:
Fino all’anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di ”collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai fini dell’ammissione ai suddetti concorsi e come tale valutato.
Per ogni anno: PUNTI 6
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,50
Si conferma invece che, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.
Per ogni anno: PUNTI 0,60
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,05Può essere valutato un servizio prestato senza contratto?
Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (es. mandato amministrativo, maternità, servizio militare ecc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
· Il servizio prestato nel profilo di appartenenza non può essere inserito se nel decreto di rescissione del contratto c'è la dicitura "servizio prestato non di diritto", ai sensi dell'art 6 comma 15 del decreto n. 50 del 03/03/2021,
· Il servizio svolto come docente seppure senza titolo, può essere inserito “come servizio prestato nelle istituzioni scolastiche”.
- Al fine di garantire la coerenza fra i servizi dichiarati e i punteggi attribuiti dalla scuola nel precedente triennio non è possibile modificare i servizi precedentemente dichiarati. L’eventuale diversa valutazione di un servizio precedentemente dichiarato deve essere:comunicata allegando, nell’apposito spazio, gli estremi del provvedimento di rettifica del punteggio, emesso dalla scuola che ha effettuato la verifica;oppure in mancanza di provvedimento di rettifica, comunicata nella nota in coda all’istanza, specificando i motivi che comportano la diversa valutazione. L’istituzione che tratta la domanda provvederà ad effettuare il riscontro e ad apportare, ove necessario, le modifiche al punteggio.(Faq M.I.)