VALUTAZIONE SERVIZI G.I. ATA - CISL SCUOLA AVELLINO

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VALUTAZIONE SERVIZI G.I. ATA

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Valutazione servizio G.I. ATA III FASCIA
 

Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184, articolo 6, comma l), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000, annessa alla O.M. 30 dicembre 2004, n. 91. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

Valutazione del servizio militare:
FAQ Ministero:
Il Ministero dell’Istruzione chiarisce il punto posto dal lettore con due FAQ specifiche
- Come posso indicare il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge?
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge vanno così codificati:
  • se prestati in costanza di nomina     vanno attribuiti al profilo su cui l’interessato stava prestando servizio;
  • se prestati non in costanza di     nomina vanno attribuiti al profilo fittizio XX (altro profilo) e va     selezionata la voce “Amministrazioni statali/Enti locali”.
        Per queste tipologie di servizio indicare che trattasi di servizio     militare di leva o di servizi sostitutivi assimilati per legge nel campo     relativo all’istituzione scolastica.
- Ho un servizio militare/civile o un servizio prestato in altra amministrazione pubblica che è a cavallo fra due anni scolastici. Non riesco ad inserirlo perché l’applicazione consente di registrare i servizi solo per anno scolastico.
Inserire il servizio suddiviso fra due anni scolastici, facendo terminare il primo periodo al 31 di agosto e iniziare il secondo periodo dal 1° settembre, in modo tale che il punteggio attribuito sia equivalente in quanto senza soluzione di continuità.


Servizi prestati su: Poste e Telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato, Azienda di stato Servizi Telefonici e Conservatori ed accademie.
 
  • I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni,      sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali      se prestati fino al 31.12.1993. Dopo      questa data non sono valutabili;
  •   
  • I servizi prestati presso Ferrovie dello Stato, sono      considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se      prestati fino al 13.06.1985. Dopo      questa data non sono valutabili;
  •   
  • I servizi prestati presso Azienda di Stato Servizi telefonici,      sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni      Statali se prestati fino al 13.12.1992. Dopo questa data non sono valutabili;
 
Pertanto a tali servizi (Poste e Telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato, Azienda di Stato Servizi telefonici), se prestati entro le date sopra riportate, va attribuito per ogni anno scolastico un punteggio di 0,60, mentre per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni 0,05 PUNTI, per tutti i profili professionali.
 
     
  • Qualsiasi tipo di servizio      prestato nelle scuole comunali a partire dal 01/01/2000 è valutato punti      di 0,60 per ogni anno, mentre per ogni mese o frazione superiore ai 15      giorni punti 0,05, per tutti i profili professionali.

 
Conservatori ed accademie:
 
Fino all’anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di ”collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai fini dell’ammissione ai suddetti concorsi e come tale valutato.
 
Per ogni anno: PUNTI 6
 
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,50
 
Si conferma invece che, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.
 
Per ogni anno: PUNTI 0,60
 Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,05

Può essere valutato un servizio prestato senza contratto?
 
Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (es. mandato amministrativo, maternità, servizio militare ecc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

·         Il servizio prestato nel profilo di appartenenza non può essere inserito se nel decreto di rescissione del contratto c'è la dicitura "servizio prestato non di diritto", ai sensi dell'art 6 comma 15 del decreto n. 50 del 03/03/2021,

 
·         Il servizio svolto come docente seppure senza titolo, può essere inserito “come servizio prestato nelle istituzioni scolastiche”.

  • Al fine di garantire la coerenza fra i servizi dichiarati e i  punteggi attribuiti dalla scuola nel precedente triennio non è possibile  modificare i servizi precedentemente dichiarati. L’eventuale diversa valutazione di un servizio precedentemente dichiarato deve essere:comunicata allegando, nell’apposito spazio, gli estremi del  provvedimento di rettifica del punteggio, emesso dalla scuola che ha  effettuato la verifica;oppure in mancanza di provvedimento di rettifica, comunicata nella nota in  coda all’istanza, specificando i motivi che comportano la diversa  valutazione. L’istituzione che tratta la domanda provvederà ad  effettuare il riscontro e ad apportare, ove necessario, le modifiche al  punteggio.(Faq M.I.)


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